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NOTIZIE ANNO 2020

Ai fini di una comunicazione più immediata con gli Iscritti, tutte le notizie, adempimenti e aggiornamenti normativi sono veicolati tramite mailing list.

Obbligo di “domicilio digitale” per i Professionisti iscritti ad un Ordine Professionale. Sanzioni in caso di omessa comunicazione all’Ordine Territoriale competente (Sospensione dall’Ordine)

Art.37, comma 1, lettera e), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020 (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – indicazioni) “e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE – Cancellazione in Caso di morosità

 Come da REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 MARZO 2018 PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL 05.06.2018 art. 7 comma 1 lett. d) e successivo comma 2 la cancellazione dall’Albo è deliberata dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici che tiene il medesimo Albo d’ufficio, oppure, su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica nei casi:

 …. OMISSIS… lett d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; .. OMISSIS..

OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2020-2022

Ricordiamo agli iscritti che l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 150 ECM, come da regolamento Agenas per le professioni sanitarie.
Per verificare la propria posizione si può accedere all’area riservata: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
Per maggiori info si rimanda ai siti:
https://www.chimicifisici.it/formazione/ e
https://ape.agenas.it/