Per accedere all’offerta formativa è possibile collegarsi al PORTALE della FORMAZIONE

I seguenti  documenti sono disponibili anche sul sito: http://ape.agenas.it

E’ possibile scaricare il NUOVO MANUALE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Allegato I. Scheda di valutazione della qualità percepita [da inviare a ecmfeedback@agenas.it]

Allegato II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS

Allegato III A. Certificazione ECM –  Allegato III B. Medico del lavoro 

Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni [da inviare sul portale COGEAPS]

Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche [da inviare sul portale COGEAPS]

Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio [da inviare sul portale COGEAPS]

Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero [da inviare sul portale COGEAPS]

Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione [da inviare sul portale COGEAPS]

Allegato IX. Modello per il riconoscimento di esonero [da inviare sul portale COGEAPS]

Allegato X. Modello per il riconoscimento di esenzione [da inviare sul portale COGEAPS]

Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale [da inviare alla CNFC tramite e-mail a ecm.professionistisanitari@agenas.it] #

Allegato XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019

# (Il modulo e i relativi allegati devono essere compilati, firmati in maniera autografa, e inviati in formato PDF all’indirizzo e-mail indicato. 
La CNFC valuterà l’istanza nella prima riunione utile e trasmetterà l’esito al professionista sanitario, con opportuna delibera, all’indirizzo e-mail specificato nel modulo.) 

E’ possibile scaricare CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITà ECM

E’ possibile scaricare il MANUALE ANNUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI EVENTI ECM

FAQ Formazione ECM  (pagina in aggiornamento)

Chi sono i destinatari dell’obbligo formativo?

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Come posso controllare i miei crediti?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile registrarsi all’area privata del Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it .

Attualmente  le anagrafiche in Co.Ge.A.P.S. sono in fase di aggiornamento per cui può esserci l’eventualità che i neoiscritti da marzo 2018 non trovino l’anagrafica già caricata nel portale.

Resta inteso, ovviamente, che i crediti ECM conseguiti sono validi, verranno comunque registrati in banca dati e verranno associati in modo automatico non appena verrà inserito un profilo anagrafico.

 Quanti crediti ECM bisogna acquisire ?

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Per le professioni sanitarie di cui alla Legge n.3_2018 ove precedentemete non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso ( 2017-2019) maturando un numero complessivo di 50 crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. (Art. 1 della Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018).

Brevemente si può riassumere con le seguenti casistiche:

  • CHIMICO CHE AVEVA GIÀ L’OBBLIGO DI ECM: per lui non cambia nulla e deve assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.
  • CHIMICO CHE NON AVEVA L’OBBLIGO DI ECM ED ERA GIA’ ISCRITTO: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere fatto 50 crediti ECM.
  • CHIMICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI E’ ISCRITTO NEL 2018 E SI ISCRIVE NEL 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.
  • CHIMICO CHE SI ISCRIVE NEL 2019 CON ESAME DI STATO: deve assolvere l’obbligo a partire dal 1 gennaio 2020.
  • FISICO CHE GIA’ AVEVA L’OBBLIGO DI ECM: per lui non cambia nulla e deve assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.
  • FISICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI ISCRIVE NEL 2018 E NEL 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.

 Cosa ne sarà dei CFP acquisiti nel 2017 e 2018 secondo il previgente regolamento la FNCF ?

Esclusivamente in via transitoria, i CFP conseguiti negli anni 2017-2018 saranno convertiti in ECM secondo un rapporto di equivalenza 1:1 (1 CFP = 1ECM) .

Eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti nel triennio 2017/2019 prima della decorrenza dell’obbligo formativo ECM saranno considerati validi.

Ci sono dei vincoli sull’acquisizione dei crediti ECM (ad es. limiti sui corsi FAD, massimi e minimi annuali, etc.)?

Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili(RES,FSC,FAD,blended). 

Le condizioni per il riconoscimento dei crediti sono le seguenti:

• Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale deve essere acquisito come partecipante a eventi ECM erogati da provider.

• Per il rimanente 60% si ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, facendo riferimento ai crediti individuali (tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, etc).

• Autoformazione: massimo il 20% dell’obbligo formativo individuale autoapprendimento tramite lettura-studio, esperienze formative senza accreditamento ECM svolte in autonomia (autoformazione non accreditata, come ad esempio ulteriori attività di lettura-studio)

• Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo (partecipazione ad un evento ECM in cui il discente è stato invitato da uno sponsor che ne finanza l’iscrizione)

Chi può erogare formazione ECM?

Possono erogare formazione ECM i Provider accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua .

Verificare l’albo dei Provider nazionali http://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx .