In seguito alla pubblicazione dei seguenti:

Legge 11 gennaio 2018 n°3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza danitaria del Ministero della Salute”

Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 recante “Ordinamento della professione di Chimico e Fisico” pubblicato in G.U. 128 del 5 giugno 2018

Regolamento di attuazione del decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in GU n° 128 del 05 06 2018

 l’Ordine Regionale dei Chimici della Calabria è diventato Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria.

La modulistica di seguito riportata  è in continuo aggiornamento, in attesa della pubblicazione dei prossimi e imminenti decreti attuativi e delle disposizioni della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici, soprattutto in merito alla Formazione Professionale Continua e all”Esame di Abilitazione all’esercizio della Professione di Chimico e Fisico.

L’Albo è composto da quattro sezioni:  Sezione A- Chimica; Sezione B – Chimica; Sezione A – Fisica; sezione B – Fisica

In accordo con le Norme Transitorie (Articolo 6 Comma 4 del Decreto del Min.Sal. del 23.03.2018) è attualmente possibile iscriversi nelle rispottive Sezioni se in possesso di particolari requisiti (ad es. 5 anni di comprovatà attività come professore/ricercatore universitario, dipendente/dirigente comparto sanità o altri comparti nel profilo professionale di Chimico/Fisico)

I Chimici già iscritti all’Albo  alla data del 5.6.2018 sono confluiti nelle rispettive sezione A e Sezione B – Chimica, conservando il proprio numero di iscrizione.

Per qualsiasi dubbio o necessità vi invitiamo a scriverci su info@ordinechimicicalabria.it

Modelli di domanda

  • Attività Professionale
    • Iscrizione Sezione Chimico e Iscrizione Sezione Fisico all’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria – Si ricorda che ai fini dell’iscrizione è necessario firmare e allegare anche i moduli, contenuti nel file zip, relativi alla Privacy per la Federazione Nazionale e per l’Ordine Territoriale –
    • Trasferimento presso altro Albo.
    • Cancellazione dall’Albo.

I Professionisti Chimici e Fisici, essendo Professioni Sanitarie, hanno l’obbligo di acquisire 150 ECM per ogni triennio formativo. Per il regolamento completo si rimanda al sito dell’Agenas:  https://ape.agenas.it/

La posizione rispetto all’assolvimento dell’obbligo formativo può essere verificata accedendo al Cogeaps con le proprie credenziali, link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Caratteristiche, convenzione e adesione